COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SUMMA RIONALE T. – GARA BAIANESE/SUMMA RIONALE DEL 9.01.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SUMMA RIONALE T. – GARA BAIANESE/SUMMA RIONALE DEL 9.01.05 – 2^ CAT. La C.D. letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Summa Rionale per la gara in epigrafe, relativa alla posizione del calciatore Miele Stefano, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il Miele, nel corso della gara ufficiale del 19.12.04, riportava la quarta ammonizione e veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica (come dal C.U. n. 55 del 23.12.04). Il calciatore medesimo, nella gara del 9.01.2005 (prima gara ufficiale, della società in questione, successiva alla data di pubblicazione della squalifica sul richiamato Comunicato Ufficiale), veniva inserito in distinta ed impiegato, dal 23’ del secondo tempo, senza aver scontato la squalifica, per cui egli è da giudicare in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, nella gara di cui al reclamo. Di conseguenza, la società Baianese deve soggiacere alla punizione sportiva della perdita della gara, come dall’art. 12, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Baianese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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