COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.BANZANO – GARA S.ANGELO SCALA/ATL.BANZANO DEL 15.01.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.BANZANO – GARA S.ANGELO SCALA/ATL.BANZANO DEL 15.01.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto, dalla società Atl. Banzano per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Pellino Fulvio, rileva che il reclamo è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 2.02.2005), risulta che il predetto calciatore è tesserato a favore della società S. Angelo a Scala a decorrere dal 7.01.2005 e, pertanto, aveva pieno titolo a partecipare alla gara del 15.1.2005, essendo stato formalizzato, in data antecedente rispetto al giorno della gara, il suo tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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