COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN.LIVERESE – GARA VIRTUS S.GIUSEPPE/RIN.LIVERESE DEL 4.12.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN.LIVERESE – GARA VIRTUS S.GIUSEPPE/RIN.LIVERESE DEL 4.12.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Rin. Liverese per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dell’assistente di parte, sig. Fiume Mario, e dell’allenatore Perrella Vincenzo della società Virtus San Giuseppe, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso la segreteria del C.R., nonché presso il locale Ufficio Tesseramento, risulta che il sig. Fiume Mario è censito con la società Virtus San Giuseppe per la stagione sportiva 2004/2005, con la carica di Presidente, mentre il sig. Perrella Vincenzo è tesserato a favore della società Virtus San Giuseppe, come calciatore, a decorrere dal 14.09.2001. La vigente normativa non prevede l’applicazione dell’art. 12, comma 5, C.G.S. (ovvero, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara), per l’insussistente qualifica di tecnico, abilitato dall’apposito Settore della F.I.G.C., della persona fisica indicata in distinta come allenatore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it