COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GRUMESE – GARA S.ROCCO MARANO/GRUMESE DEL 9.1.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO GRUMESE – GARA S.ROCCO MARANO/GRUMESE DEL 9.1.05 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, ritualmente prodotto dalla società Grumese per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dei calciatori Davy Denko Sergiy, n. 22.09.1981, e Bocchetti Ferdinando, n. 9.11.1974, della società S. Rocco Marano, rileva che il reclamo è infondato. Invero, da accertamenti esperiti preso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 10.02.2005), risulta che i due nominati calciatori sono regolarmente tesserati per la società S. Rocco Marano, rispettivamente dal 5.11.2003 e dall’11.11.2004, ovvero in data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo. Pertanto, essi avevano pieno titolo a disputare la gara del 9.01.2005. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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