COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALBUONO – GARA I LEONI POSTIGLIONE/CASALBUONO DEL 5.12.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALBUONO – GARA I LEONI POSTIGLIONE/CASALBUONO DEL 5.12.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Casalbuono per la gara in epigrafe, aventi per oggetto la posizione dei seguenti calciatori della società I Leoni Postiglione: Foglia Carmine, n. 23.01.82; Scala Lucio Sicinio, n. 10.06.78; Rosolia Luca, n. 18.04.76; Laudato Francesco, n. 16.08.75; Cobuccio Marco, n. 17.04.84, rileva che il reclamo è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 4.01.2005), risulta che i nominati calciatori sono tesserati a favore della società I Leoni Postiglione, come segue: Foglia Carmine dal 13.01.04; Scala Lucio Sicinio dal 25.10.04; Rosolia Luca dal 13.11.04; Laudato Francesco dal 20.09.04 e Cobuccio Marco dal 30.10.04. Si rileva, dunque, che tutti i calciatori di cui al reclamo sono regolarmente tesserati a favore della società I Leoni Postiglione da data antecedente alla disputa della gara e, pertanto, avevano pieno titolo a prendervi parte. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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