COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIA E LATINA – GARA AILANESE/BAIA E LATINA DEL 5.12.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIA E LATINA – GARA AILANESE/BAIA E LATINA DEL 5.12.04 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto, visti gli atti ufficiali, ascoltata la società e sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva che al 15’ del secondo tempo si accendeva una rissa nei pressi dello spogliatoio, a seguito dell’espulsione di tre calciatori. Il direttore di gara, dopo 10’ minuti circa, ritenendo proseguibile la gara, invitava i calciatori di entrambe le società a riprendere il gioco, ma sul terreno di gioco si presentava solo il capitano della società Ailanese, senza nessun altro calciatore. A questo punto, il direttore di gara decideva la sospensione definitiva della gara, preso atto della rinuncia a proseguirla, da parte delle due società. È di tutta evidenza che, nella circostanza, si sia verificata una rinuncia alla gara da parte di entrambe le contendenti. Va, peraltro, sottolineato che l’arbitro, all’atto dell’audizione, ha ulteriormente precisato che, delle due società, quella ospitante (la società Ailanese) e non la società reclamante dimostrava una disponibilità, sia pure non concreta, a riprendere la gara, per cui la punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società si appalesa conforme a quanto verificatosi nella circostanza e le sanzioni accessorie devono essere giudicate eque e giustamente commisurate. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto e di confermare tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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