COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB CAPODRISE C5 – GARA CLUB CAPODRISE/BN FERROVIA DEL 22.1.05 – C/5 SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CLUB CAPODRISE C5 – GARA CLUB CAPODRISE/BN FERROVIA DEL 22.1.05 – C/5 SERIE C2
Letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, considerato che il direttore di gara ha riportato con precisione la frase (che effettivamente presenta una valenza ingiuriosa e minacciosa), rivolta al suo indirizzo dall’allenatore Raucci Giuseppe in occasione del suo allontanamento dal campo al 4’ del s.t.; considerato che, viceversa, non risultano indicate in referto le frasi ingiuriose che sarebbero state rivolte, sempre all’arbitro, successivamente all’espulsione suddetta, mentre nel rapporto del Commissario di Campo nessun cenno a tanto viene fatto (anzi il comportamento dei dirigenti viene descritto – seppur genericamente – in termini positivi); considerato che debba giustamente essere ridimensionata la gravità del comportamento del nominato allenatore, adeguata risulta la sanzione dell’inibizione, a suo carico, fino al 21.03.2005, per cui in tal senso va riformata l’impugnata delibera del Giudice Sportivo; P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo ed in riforma dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo, di ridurre la sanzione dell’inibizione a carico del sig. Raucci Giuseppe fino al 21.03.2005; nulla dispone per la tassa, non versata.
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