COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLANOVA – GARA ALTA IRPINA/VILLANOVA DEL 30.01.05 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VILLANOVA – GARA ALTA IRPINA/VILLANOVA DEL 30.01.05 – 1^ CAT.
La C.D., letti gli atti del fascicolo d’ufficio e presa visione del reclamo presentato dalla società Villanova, rileva, in via preliminare, che l’atto d’impugnazione prodotto dalla società reclamante è pervenuto a questa Commissione privo di qualsiasi sottoscrizione. Il vizio rende assolutamente inammissibile il reclamo e preclude l’esame nel merito. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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