COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA S.NICOLA – GARA CICERALE/VILLA S.NICOLA DEL 15.01.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA S.NICOLA – GARA CICERALE/VILLA S.NICOLA DEL 15.01.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Villa San Nicola per la gara in epigrafe, relativa alla posizione soggettiva, agli effetti del tesseramento, del calciatore Spinelli Antonio della società Cicerale, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, il calciatore Spinelli Antonio, n. 3.03.1971, è stato svincolato il 17.12.2004 e regolarmente ritesserato, a favore della stessa società, il 18.12.2004, come da comunicazione del locale Ufficio Tesseramento (nota del 15.02.05). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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