COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CUC PREGIATO – GARA CUC PREGIATO/NUCERIA DEL 30.01.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CUC PREGIATO – GARA CUC PREGIATO/NUCERIA DEL 30.01.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ascoltato a chiarimenti l’arbitro e sentita la società reclamante, ritiene il reclamo privo di fondamento. La CUC Pregiato contesta la decisione del Giudice Sportivo, che ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre a causa della loro volontaria rinuncia alla disputa dell’incontro. V’è da dire, a tal proposito, che le società constatavano negli spogliatoi il mancato funzionamento delle docce ed in particolare la società Nuceria chiedeva, per tale circostanza, il rinvio dell’incontro, al fine di non pregiudicare la salute dei calciatori. Dopo aver consultato l’arbitro, entrambe le società presentavano dichiarazioni non contraddittorie sui fatti summenzionati e sulla loro volontà di non effettuare la gara. Invero, le condizioni innanzi richiamate, pur in considerazione della particolare rigidità climatica della giornata, poste alla base delle dichiarazioni scritte rese all’arbitro dalle due società, non possono essere considerate determinanti per attribuire loro una causalità diretta di forza maggiore e non possono essere ritenute circostanze rilevanti, tali da giustificare la mancata partecipazione ad una gara. Va, pertanto, condivisa la considerazione del Giudice Sportivo, che ha motivato la propria decisione sulla base dell’assunto che l’unico presupposto legittimo per la mancata disputa di una gara si i individui nell’eventuale impraticabilità del terreno di gioco. Deve ulteriormente essere precisato che l’arbitro, all’atto della sua audizione, ha ribadito che “entrambe le società affermavano di non voler scendere in campo”, sia pure “per non mettere a repentaglio la salute dei rispettivi calciatori”. Preso atto, dunque, che entrambe le società hanno espresso la loro volontà di rinunciare alla gara, la decisione del Giudice Sportivo deve essere condivisa, con la consequenziale conferma delle sanzioni inflitte, da confermare integralmente. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società CUC Pregiato e di confermare la decisione del Giudice Sportivo, disponendo l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della società.
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