COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA OTTAVIANO – GARA RIN.LIVERESE/N.OTTAVIANO DEL 5.02.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA OTTAVIANO – GARA RIN.LIVERESE/N.OTTAVIANO DEL 5.02.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Nuova Ottaviano per la gara in epigrafe, relativa alla posizione del calciatore Soave Tiziano della società Rin. Liverese, rileva che il reclamo è infondato. Invero, il nominato calciatore risulta tesserato a favore della società Rin. Liverese a decorrere dal 5.01.2005, come da comunicazione del locale Ufficio Tesseramento (nota del 15.02.05), quindi aveva pieno titolo a parteciparvi, essendo stato tesserato in epoca antecedente alla disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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