COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL AVERSA – GARA VILLA LITERNO/REAL AVERSA DEL 12.2.05 – ATT.MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL AVERSA – GARA VILLA LITERNO/REAL AVERSA DEL 12.2.05 – ATT.MISTA La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Aversa per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Stellato Raffaele appartenente alla società Villa Literno, rileva che lo stesso è fondato. Invero, il calciatore Stellato Raffaele, nel corso della gara del 6.2.05, veniva ammonito per la quarta volta e, conseguenzialmente, il Giudice Sportivo gli infliggeva una giornata di squalifica (come dal C.U. n. 67 del 10.02.05). Alla successiva gara del 12.2.05, lo Stellato Raffaele partecipava, pur essendo squalificato. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a) C.G.S., di sanzionare la società Villa Literno con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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