COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LA MARGHERITA – GARA ATL.S.GENNARO/LA MARGHERITA DEL 23.1.05 – 3^ CAT. C.P. NAPOLI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO LA MARGHERITA – GARA ATL.S.GENNARO/LA MARGHERITA DEL 23.1.05 – 3^ CAT. C.P. NAPOLI
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società La Margherita per la gara in epigrafe, relativo alla posizione dei calciatori Giugliano Aniello, n. 19.11.67, e Pesce Luciano, n. 16.5.71, rileva che il reclamo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale U.T. (nota del 14.2.05), risulta che i predetti calciatori non sono tesserati per la società Atl. San Gennaro e, quindi, non avevano titolo a prendere parte alla gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il ricorso ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a) C.G.S., di sanzionare la società Atl. San Gennaro con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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