COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL CASERTA – GARA EPITAFFIO/FUTSAL CASERTA DEL 30.01.05 – JUNIORES C/5

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL CASERTA – GARA EPITAFFIO/FUTSAL CASERTA DEL 30.01.05 – JUNIORES C/5 La C.D., letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è fondato. Va premesso che la gara si inquadra in un periodo temporale ed in una zona geografica (in relazione, in particolare, all’itinerario da percorrere) pesantemente investita dalle notorie, negative condizioni meteorologiche. È da aggiungere che, da informazioni assunte presso il Comitato ed acquisite anche nella mattinata della gara (nel corso della quale, poche ore prima della loro disputa, è stato disposto d’ufficio, dal Comitato, il rinvio di alcune gare, anche del Campionato di Eccellenza, in ragione delle proibitive condizioni atmosferiche e di viabilità in alcune zone), risulta che la società aveva effettivamente intrapreso il viaggio per raggiungere il campo, ma era stata costretta a fermarsi a causa delle avverse condizioni climatiche. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di revocare la decisione del Giudice Sportivo, disponendo la ripetizione della gara; nulla dispone per la tassa, non versata.
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