COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.VINCENZO F. – GARA CELLOLE/S.VINCENZO F. DEL 5.2.05 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.VINCENZO F. – GARA CELLOLE/S.VINCENZO F. DEL 5.2.05 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società S. Vincenzo Ferreri per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dei seguenti calciatori della società Cellole: Capasso Vincenzo, n. 23.01.86; Esposito Antonio, n. 15.3.88; Dolciamo Luigi, n. 6.4.75; Ruberto Francesco, n. 5.1.81, rileva che lo stesso è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 14.2.05) risulta che Capasso Vincenzo è tesserato per la società Cellole dal 6.11.04, Esposito Antonio dal 18.10.04, Dolciamo Luigi dal 15.11.04 e Ruberto Francesco dal 2.10.98. Inoltre, poiché la reclamante per Esposito Antonio fa riferimento alla mancata autorizzazione prevista dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., si precisa che al predetto non doveva essere concessa nessuna autorizzazione, come dalle ripetute decisioni della C.A.F. per casi analoghi, avendo il calciatore medesimo compiuto anagraficamente il 16° anno di età alla disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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