COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SEI CASALI – GARA BERTONI PRO PONTECAGNANO/SEI CASALI DEL 27.11.04 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SEI CASALI - GARA BERTONI PRO PONTECAGNANO/SEI CASALI DEL 27.11.04 – 1^ CAT. La C.D., letti i reclami, pervenuti rispettivamente in data 9.12.2004 e 13.12.2004, decide, preliminarmente, di riunire i giudizi per connessione, in quanto vertenti sulla stessa gara. Con la prima doglianza, la reclamante eccepisce vizi formali in ordine alle posizioni di alcuni calciatori, che hanno partecipato alla gara a favore della società controparte. In particolare, la società istante chiede a questa C.D. di accertare la regolarità, in ordine al tesseramento, di alcuni calciatori della società Bertoni Pro Pontecagnano. Nel secondo reclamo la società adduce la circostanza che il direttore di gara era affetto da “stato confusionale emotivo dovuto alle intemperanze dei tifosi” ed avrebbe, dunque, commesso “errori di valutazione” su alcuni episodi violenti che avrebbero coinvolto tesserati della società reclamante. In relazione al primo reclamo v’è da dire quanto segue: i calciatori Cuomo Alfonso, Bisogno Mario, Ferrara Carmine e Viola Emilio sono tutti tesserati per la società Bertoni Pro Pontecagnano a decorrere dal 27.11.2004, come si evince dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del 16.12.2004. La particolarità si rinviene nella circostanza che la data di tesseramento coincide con quella di svolgimento della gara de qua e, dunque, al fine della verifica della posizione regolare dei predetti calciatori, bisogna ricondurre la fattispecie nell’ambito delle norme federali. In particolare, bisogna interpretare ed applicare l’art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. La norma, relativa agli adempimenti preliminari alla gara, consente ad un calciatore, sprovvisto di tessera, di poter prendere parte all’incontro qualora “il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti, per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento”. Nel caso di specie v’è da dire che la società non ha provato, in sede di dibattimento, che abbia compiuto gli adempimenti summenzionati prima dello svolgimento del gioco e, in particolare, risulta mancante la richiesta di tesseramento entro il giorno precedente la gara in questione. In virtù dell’applicazione di tale norma e, più in generale, del principio della certezza dei rapporti tra tesserati e le società sportive e tra le medesime società, i calciatori in questione non avevano titolo a prendere parte alla gara, benché il dies a quo ritenuto valido per il tesseramento (ma non per l’utilizzo in gara ufficiale) coincida con la data di svolgimento dell’incontro in parola. Per quanto riguarda il sig. Costantino Dario, sempre in relazione alla suddetta nota dell’Ufficio Tesseramento, risulta tesserato il 15.11.2004 e dunque si trovava in posizione regolare. In relazione ai calciatori Doddato Giuseppe e Dessi Marco, entrambi non risultano tesserati a favore della società Bretoni Pro Pontecagnano e, dunque, non avevano titolo a partecipare alla gara de qua. Il secondo ordine di doglianza va esaminato nell’ambito della grave condotta assunta al termine del secondo tempo dai calciatori e dai tesserati della società Sei Casali. V’è da dire che questa Commissione, per una completezza dell’indagine, non si è limitata alle asserzioni contenute nel referto di gara e nel supplemento di rapporto, ma ha ritenuto di convocare il direttore di gara, al fine di acquisire elementi tali da ricostruire gli episodi indicati in base alla loro effettiva portata ed alla loro manifestazione temporale. L’arbitro, nel confermare le sue dichiarazioni, ha descritto le condotte (che risultano, anche per questo Collegio, gravemente offensive e lesive della sua persona) in maniera dettagliata, corredandole di ulteriori precisazioni, per cui si può attribuire ai sigg. Di Muro Giovanni, Sabatino Dario, Cerra Paolo, Russo Vincenzo e Pecorale Pietro una loro responsabilità diretta. Ritenuto, altresì, che dalle dichiarazioni arbitrali non sono emerse narrazioni contraddittorie, illogiche o manifestamente infondate e che le stesse, per l’ordinamento sportivo, rappresentano fonte di prova piena e privilegiata, questa Commissione giudica eque le decisioni del Giudice Sportivo e proporzionate le conseguenti sanzioni. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del primo reclamo, di infliggere alla società Bertoni Pro Pontecagnano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per la posizione irregolare dei tesserati Doddato Giuseppe e Dessi Marco; nulla dispone per la tassa, non versata; quanto al secondo reclamo, delibera di confermare le sanzioni inflitte dal G.S. a carico dei sigg. ri Di Muro Giovanni, Sabatino Dario, Cerra Paolo, Russo Vincenzo e Pecorale Pietro, nonché l’ammenda di euro 500,00 e l’obbligo di risarcimento dei danni a favore dell’arbitro; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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