COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.EPOMEO – GARA ATL.EPOMEO/ALEX SOCCAVO DEL 12.2.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.EPOMEO – GARA ATL.EPOMEO/ALEX SOCCAVO DEL 12.2.05 – 1^ CAT. La C.D. letto il reclamo proposto e visti gli atti ufficiali, rileva che il calciatore Di Pietro Errico (Atl. Epomeo), espulso, inveiva nei confronti dell’arbitro ed al termine del primo tempo reiterava le ingiurie, minacciandolo; il calciatore Di Donato Raffaele, espulso, a fine primo tempo attendeva l’arrivo dell’arbitro, ingiuriandolo. Giusta è la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Di Pietro Errico, per il suo atteggiamento, mentre appare meritevole di riduzione quella inflitta al calciatore Di Donato Raffaele. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di confermare la squalifica al calciatore Di Pietro Errico e di ridurre a tre giornate la squalifica inflitta al calciatore Di Donato Raffaele; nulla dispone per la tassa, non versata.
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