COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CESINALI CALCIO – GARA REAL SERINO/CESINALI CALCIO DEL 13.2.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CESINALI CALCIO – GARA REAL SERINO/CESINALI CALCIO DEL 13.2.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Cesinali per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dei calciatori Cantelmo Donato, n. 9.1.82, e Graziuso Francesco, n. 4.5.86, rileva che il reclamo è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 24.2.05), risulta che il Cantelmo Donato è tesserato per la società Real Serino dall’11.11.04 e il Graziuso Francesco lo è dal 23.10.03. Entrambi, quindi, avevano pieno titolo a partecipare alla gara, avendo contratto il vincolo in data antecedente rispetto alla data di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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