COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO INTERBARRESE SUSA – GARA INTERBARRESE/ R. CAVALLEGGERI DEL 5.2.05 – 2^ C.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO INTERBARRESE SUSA – GARA INTERBARRESE/ R. CAVALLEGGERI DEL 5.2.05 – 2^ C.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Interbarrese Susa per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Palmieri Gennaro, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il predetto calciatore, nella gara del 16.1.2005, veniva ammonito e, successivamente, espulso dal campo. Il G.S. sanzionava il Palmieri con due giornate di squalifica e con una giornata per la quarta ammonizione (come dal C.U. n. 61 del 20.01.05, pagg. 1352 e 1353). In totale, dunque, le giornate di squalifica erano tre. La società Rin. Cavalleggeri non lo impiegava nelle gare del 23.1.05 e del 30.1.05, ma lo impiegava nella gara del 5.2.05 (quella, di cui al reclamo in esame), senza che il calciatore avesse scontata la terza ed ultima giornata di squalifica. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il ricorso ed, a norma dell’art. 12, n. 5, lettera a) C.G.S., di sanzionare la società Rin. Cavalleggeri con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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