COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LACEDONIA – GARA LACEDONIA/RIONE MAZZINI DEL 19.2.05 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LACEDONIA – GARA LACEDONIA/RIONE MAZZINI DEL 19.2.05 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo della società Lacedonia, rileva che lo stesso è privo della prova dell’avvenuta trasmissione di copia conforme del reclamo alla controparte, adempimento indispensabile, essendo stata richiesta la ripetizione della gara e, dunque, una modifica del risultato. Pertanto, essendo mancato uno dei requisiti essenziali per la validità del reclamo, P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it