COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CRISTOFARO V. – GARA REAL CRISTOFARO / S.ANASTASIA DEL 19.2.05 – ATT.MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CRISTOFARO V. – GARA REAL CRISTOFARO / S.ANASTASIA DEL 19.2.05 – ATT.MISTA La C.D., letto il reclamo, proposto dalla società Real Cristofaro in ordine alla presunta posizione irregolare dell’assistente di parte della società Sant’Anastasia, sig. Schiattarella Vittorio, rileva che esso è stato spedito oltre il termine dei sette giorni, prescritto dall’art. 42, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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