COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GIANO VETUSTO – GARA VOLTURNIA BAIA/GIANO VETUSTO DEL 23.1.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GIANO VETUSTO – GARA VOLTURNIA BAIA/GIANO VETUSTO DEL 23.1.05 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo proposto dalla società Giano Vetusto è privo della ricevuta attestante l’invio di copia del reclamo alla controparte ed, inoltre, è stato spedito oltre il termine dei sette giorni, previsti dall’art. 42, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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