COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MARCO CAVOTI – GARA SP.BASELICE/S.MARCO CAVOTI DEL 9.1.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MARCO CAVOTI – GARA SP.BASELICE/S.MARCO CAVOTI DEL 9.1.05 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (come da nota dell’1.3.05), risulta che il calciatore Pallotta Leonardo, pur essendo tesserato per la società Sporting Baselice a decorrere dal 30.10.04, era privo dell’autorizzazione, prescritta come indispensabile dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F. per i calciatori che, anagraficamente, non abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età alla data di disputa della gara. Poiché, alla Regola 6 del gioco del calcio, nelle decisioni della F.I.G.C., al n. 2 si rileva che “non possono fungere da assistenti di parte tesserati di età inferiore a quella stabilita per partecipare alle gare quale calciatore” ed atteso che il Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 12, comma 5, lettera b), prescrive espressamente (come peraltro confermato da coerenti e ripetute decisioni della C.A.F.) che la punizione sportiva della perdita della gara debba essere inflitta anche a carico della società che utilizzi, come Assistente di parte dell’arbitro, una persona fisica che comunque non abbia titolo; P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di sanzionare, a norma dell’art. 12, comma 5, C.G.S., la società Sporting Baselice con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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