COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI HERMES F.C. CASAGIOVE E S. ARPINO – GARA HERMES CASAGIOVE / S. ARPINO DEL 30.01.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI HERMES F.C. CASAGIOVE E S. ARPINO – GARA HERMES CASAGIOVE / S. ARPINO DEL 30.01.05 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letti i due reclami, preliminarmente ne dispone l’esame congiunto, per evidente connessione logica ed identità della gara di riferimento. Va sottolineato che, nella circostanza, è stato presente ed ha potuto verificare la realtà dei fatti l’Osservatore dell’Arbitro, la cui specifica e puntuale relazione, in ordine ai fatti che hanno configurato il presupposto della decisione del Giudice Sportivo di infliggere gara persa ad entrambe le società in gara, è stata acquisita agli atti, essendo idonea a dirimere alcuni punti controversi della vicenda. In via specifica, l’Osservatore dell’Arbitro ha esposto due sottolineature di valenza essenziale: la prima, allorquando ha precisato che la “condotta” (dei calciatori in campo) “sia pure condannabile, non faceva presupporre una conclusione anticipata”; la seconda, all’atto in cui egli puntualizza che l’arbitro, nel colloquio di fine gara, “ha riferito di aver subito costanti proteste e continue minacce da parte dei giocatori… anche se avesse preso i provvedimenti disciplinari adeguati (espulsioni) non ci sarebbero state più le condizioni necessarie per poter condurre a termine l’incontro…”. È di tutta evidenza che, dunque, nella circostanza, da un lato l’arbitro non ha dato luogo agli adempimenti (ad esempio, invito perentorio ai due capitani, affinché offrissero la loro obbligata collaborazione, al fine del ripristino di una situazione di normalità), che pure sono prescritti a suo carico e non rientrano meramente tra le sue facoltà; dall’altro, che ci si trova al cospetto di una decisione arbitrale determinata da sue mere supposizioni e sensazioni, oltretutto prive del supporto logico e normativo degli adempimenti, di cui innanzi. A maggior ragione si fa strada l’incertezza e l’indeterminatezza, se si considera che l’Osservatore dell’Arbitro ha precisato: “Purtroppo dalla mia posizione non ho potuto ascoltare le minacce verso l’arbitro… non posso affermare che il clima della gara, sia pur teso, possa essere riconducibile ad un atteggiamento intimidatorio verso l’arbitro ed i giocatori”. Appare, dunque, ragionevolmente desumibile che la decisione arbitrale di sospensione della gara sia stata adottata con frettolosità e senza una puntuale corrispondenza alle vicende, come effettivamente verificatesi. Quanto alla squalifica inflitta al calciatore Corsale Roberto, capitano della società Hermes Casagiove, la vicenda che ha costituito il presupposto della sanzione, alla luce di quanto fin qui precisato, deve necessariamente essere considerata ridimensionata, per cui appare conforme ad equità la riduzione della squalifica a tutto il 20 aprile 2005. Deve, viceversa, essere confermata, valutata comunque la non lieve gravità della vicenda, pur giustamente ricondotta nelle sue esatte dimensioni, la sanzione pecuniaria, che era stata equamente inflitta dal Giudice Sportivo in misura pari, a carico di entrambe le società. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente i due reclami, disponendo, a riforma dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo, la revoca della punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società e determinando, altresì, che gli atti siano trasmessi al C.R. Campania per la fissazione del recupero; riduce a tutto il 20 aprile 2005 la squalifica a carico del calciatore Corsale Roberto; nulla dispone in ordine alle rispettive tasse reclamo, non versate.
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