COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VICTORIA REAL BAGNESE – GARA VICTORIA R.B./REAL SIANESE DEL 23.01.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VICTORIA REAL BAGNESE – GARA VICTORIA R.B./REAL SIANESE DEL 23.01.05 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare del calciatore Riccio Giovanni della società Real Sianese. In particolare, è emerso che detto calciatore, squalificato per quattro gare, come dal C.U. n. 78 del 6.5.04 (quando era tesserato per la società Castel San Giorgio), ha scontato la sanzione irrogatagli nelle gare dell’8.5.04 e del 22.5.04 (disputate in Prima Categoria con la società Castel San Giorgio), nella gara del 18.9.2004 (disputata in Promozione, con la medesima società Castel San Giorgio), nonché, dopo il tesseramento per la società Real Sianese (che decorre dal 20.9.04), nella gara del 2.10.04 di Prima Categoria, disputata con la nuova società. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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