COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AZ.AG.MENDUTI – GARA REAL TRENTINARA/ AZ. AG. MENDUTI DEL 6.2.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AZ.AG.MENDUTI – GARA REAL TRENTINARA/ AZ. AG. MENDUTI DEL 6.2.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, il calciatore Marino Giuseppe, n. 21.5.82, tesserato per la società Real Trentinara nella gara del 30.1.05 veniva ammonito, raggiungendo la quarta ammonizione e, conseguenzialmente, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica (come dal Comunicato Ufficiale n. 65 del 3.2.05). Il predetto calciatore, pertanto, nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U., Real Trentinara/Az.Ag.Menduti del 6.2.05, non poteva essere impiegato. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso ed, a norma dell’art. 12, comma 5, C.G.S., di sanzionare la società Real Trentinara con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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