COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.ANGELO A SCALA – GARA G.S.S. BARTOLOMEO /S.ANGELO SCALA DEL 13.2.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.ANGELO A SCALA – GARA G.S.S. BARTOLOMEO /S.ANGELO SCALA DEL 13.2.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, la condizione d’impedimento della società a raggiungere il campo di gara, nella fattispecie, non è certamente riconducibile a causa di forza maggiore. Va premesso che l’onere di assicurare le condizioni di garanzia perché la squadra si presenti puntuale sul campo incombe, in via esclusiva, alla società di appartenenza. Quest’ultima, dunque, avrebbe dovuto assicurarsi della perfetta efficienza dell’automezzo, ovvero provvedere in tempo utile al reperimento di un mezzo alternativo. Quest’iniziativa non risulta adottata: infatti, all’arrivo dei Carabinieri per il richiesto sopralluogo, nessun componente della squadra era presente. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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