COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 5 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Campionato di eccellenza RECLAMO COMP. GELBISON CILENTO – GARA GRAGNANO / C. GELBISON CILENTO DEL 24.10.04 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 5 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Campionato di eccellenza RECLAMO COMP. GELBISON CILENTO – GARA GRAGNANO / C. GELBISON CILENTO DEL 24.10.04 – ECCELLENZA La C.D., letto il reclamo, visti gli atti del fascicolo di ufficio, rileva quanto segue: la società C. Gelbison Cilento ha impugnato, con atto formale, la decisione del Giudice Sportivo di omologazione del risultato della gara, nonostante alcuni eventi che, ad avviso della reclamante medesima, avrebbero dovuto comportare una diversa decisione (quella della punizione sportiva della perdita della gara, per irregolare svolgimento). In particolare, la reclamante ha sottolineato la momentanea sospensione della gara, al 40’ del primo tempo, a seguito dell’invasione di campo da parte di persona fisica, qualificatasi come Presidente della società ospitante, che “inveiva fortemente contro la terna arbitrale”, nonché l’atteggiamento della medesima persona, che al termine del primo tempo “colpiva la porta dello spogliatoio della terna con calci e pugni e pretendeva di dialogare con l’arbitro ed i suoi assistenti, invitandoli, con fare minaccioso, ad arbitrare meglio”. Inoltre, la reclamante puntualizza che, in occasione della gara, si sarebbero verificati episodi “involontariamente elusi dal Giudice Sportivo nella ricostruzione dei fatti”, dei quali non aveva potuto essere a conoscenza, non avendo avuto modo di prendere visione degli atti ufficiali, nonostante la richiesta telegrafica, in data 30 ottobre 2004, di copia degli atti ufficiali. A sua volta, la società Gragnano ha rimesso le proprie controdeduzioni, delle quali non è possibile tenere conto, in quanto rimesse oltre il termine consentito (per l’esattezza, esse sono state spedite con plico raccomandato postale del 29.11.2004). Questa Commissione Disciplinare ritiene legittima la proposizione del ricorso in seconda istanza, avverso l’omologazione della gara, in buona sostanza avverso la mancata decisione (per la quale, ad avviso della reclamante, sussistevano gli estremi) di punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Gragnano, per irregolare svolgimento della gara medesima. Il reclamo, di conseguenza da non dichiarare inammissibile, va tuttavia respinto nel merito. Invero, ad avviso di questa C.D., pur nella doverosa considerazione dell’obiettiva antisportività dei fatti verificatisi nel corso della gara, non sussistono elementi tali, da poter indurre alla modifica del risultato acquisito sul campo, sia per la presenza delle forze dell’ordine (Carabinieri), idonee a garantire la regolarità dell’evento agonistico, sia perché nei rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo non si rilevano elementi idonei ad una decisione di modifica del risultato acquisito sul campo, o anche dimostrativi di quanto asserito dalla reclamante, in ordine a supposti “atti intimidatori, nonché di violenza… perpetrati nei confronti di calciatori ed accompagnatori di questa reclamante, nel corso di tutta la gara e nell’intervallo”. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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