COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO ISCHIA – GARA ISCHIA/VIRTUS VOLLA DEL 1.10.04 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO ISCHIA – GARA ISCHIA/VIRTUS VOLLA DEL 1.10.04 – ECCELLENZA La C.D., letto il reclamo avanzato dalla A.C. Ischia, esaminati gli atti i documenti del fascicolo di ufficio; sentito il direttore di gara ed ascoltato, anche in data 10 gennaio 2005, l’avvocato designato dalla società reclamante, rileva: la società ha asserito che il dirigente della società, ancorché allontanato dal campo, vi fosse rientrato, in occasione dell’esecuzione di una sanzione tecnica, solo per una finalità conciliativa. Questa esposizione però è stata fermamente smentita dall’arbitro, che ha ribadito – precisando di essere certo dell’individuazione della persona – di non avere alcun dubbio di essere stato fatto oggetto di ingiurie e minacce (reiterate), da parte proprio del dirigente allontanato dal campo ed esattamente nell’occasione indicata nel supplemento di rapporto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare integralmente la decisione del Giudice Sportivo; dispone addebitarsi la tassa non versata su conto della società.
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