COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PAOLISI 92 – GARA PAOLISI/E.ZUPO DEL 19.12.04 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PAOLISI 92 – GARA PAOLISI/E.ZUPO DEL 19.12.04 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo proposto, visti gli atti ufficiali ed ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva che effettivamente lo stesso aveva omesso di notificare il provvedimento di espulsione al calciatore Falco Federico, ammonito per la seconda volta nella medesima gara, e che aveva provveduto in tal senso dopo circa cinque minuti. Tanto si evince dalle dichiarazioni supplementari dell’arbitro, il quale ha ribadito anche di non aver mai ammonito il n. 4 del Paolisi, Vessichelli Maurizio, così come asserito dalla ricorrente. Di conseguenza, è inconfutabile l’errore tecnico in cui è incorso l’arbitro ed adeguata e coerente è stata la decisione del Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto; di confermare la decisione del Giudice Sportivo, che ha ordinato la ripetizione della gara; di demandare al Comitato per la fissazione della data; addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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