COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO GRUMESE – GARA BOYS S.GIORGIO/GRUMESE DEL 28.11.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO GRUMESE – GARA BOYS S.GIORGIO/GRUMESE DEL 28.11.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto, visti gli atti ufficiali, ascoltato il direttore di gara a chiarimenti, rileva che, a fine gara, il calciatore Merenda Domenico si avvicinava all’arbitro, ingiuriandolo e tentando di aggredirlo, mentre l’allenatore, sig. Fabozzo Giovanni, si appropinquava al luogo dell’episodio, ingiuriando il direttore di gara, ma senza tentare di aggredirlo, come si evince dalle dichiarazioni suppletive rese dall’arbitro a questa C.D., all’atto della sua audizione. Pertanto, appare a questa C.D. giusta ed opportuna la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Merenda Domenico. Viceversa, appare meritevole di riduzione, per un’equa commisurazione, la squalifica determinata a carico dell’allenatore, sig. Fabozzo. P.Q.M. DELIBERA In parziale accoglimento di confermare la squalifica al calciatore Merenda Domenico e di ridurre la squalifica all’allenatore Fabozzo Giovanni fino al 28.2.2005; nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it