COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO REAL PASSO ECLANO – GARA ATL.LUOGOSANO/REAL PASSO E. DEL 28.11.04 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO REAL PASSO ECLANO – GARA ATL.LUOGOSANO/REAL PASSO E. DEL 28.11.04 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto della società Real Passo Eclano per la gara in epigrafe ed avente per oggetto la posizione del calciatore Ferrante Antonio, n. 16.11.1988, rileva che esso è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale U.T. (nota del 4.01.2005), risulta che il predetto calciatore è tesserato per la società Luogosano a decorrere dal 17.9.2004; si evince altresì che, alla data della disputa della gara, egli aveva compiuto anagraficamente l’età di anni sedici, per cui la società di appartenenza era esonerata dall’obbligo di richiedere al C.R. Campania la preventiva autorizzazione, che, a norma dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., è prescritta per i calciatori giovani che abbiano compiuto il quindicesimo anno d’età e non abbiano ancora compiuto il sedicesimo, così come ripetutamente deciso dalla Commissione d’Appello Federale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata sul conto della società.
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