COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VAL.PIGNATARO – GARA CASAPESENNA/VAL.PIGNATARO DEL 12.12.04 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 gennaio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO VAL.PIGNATARO – GARA CASAPESENNA/VAL.PIGNATARO DEL 12.12.04 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Valente Pignataro per la gara in epigrafe, rileva che il ricorso è inammissibile, quanto alla richiesta di annullamento della squalifica per due giornate di gara, inflitta dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Colonna Alfonso e De Fraia Ruggiero, in quanto la squalifica per due giornate non è impugnabile. Rileva, viceversa, che la squalifica per tre giornate di gare, inflitta dal Giudice Sportivo a carico dell’altro calciatore, Ioffredo Antonio, appare commisurata per eccesso, in quanto, dalle stesse puntualizzazioni del direttore di gara nel referto, emerge un comportamento, del calciatore Ioffredo, certo non conforme all’assoluta etica sportiva, ma contenuto in valutazioni verbali meramente irriguardose. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, per la parte che concerne l’impugnazione della squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori Colonna Alfonso e De Fraia Ruggiero; di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a due le giornate di squalifica inflitte al calciatore Ioffredo Antonio; nulla dispone per la tassa.
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