COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LICOLA C5 – GARA LICOLA/MERIDIANA DEL 12.12.04 – C/5 SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 gennaio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO LICOLA C5 – GARA LICOLA/MERIDIANA DEL 12.12.04 – C/5 SERIE D
Letto il reclamo e visti gli atti ufficiali; considerato che, dagli accertamenti eseguiti (mediante audizione dell’arbitro e del rappresentante della società reclamante), è rimasta confermata pienamente la dinamica dei fatti, già ricostruita dal direttore di gara nel referto; tenuto conto che, in particolare, il cancello di ingresso al campo risultava aperto fin dall’inizio della gara e che i calciatori Falcone Giuseppe e Galasso Vittorio sono stati visti, in modo inconfutabile, porre in essere atti violenti nei confronti di calciatori e dirigenti della squadra avversaria, in occasione dell’ingresso in campo di facinorosi sostenitori del Licola; valutato che l’arbitro della gara ha ribadito con certezza quanto affermato nel referto; considerato che, quanto alla commisurazione, tutte le sanzioni irrogate ai tesserati del Licola C/5 ed alla società stessa risultano giustificate e adeguate ai fatti; P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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