COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA AVLES LUSTRA/CAPOFIUME DEL 5.12.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA AVLES LUSTRA/CAPOFIUME DEL 5.12.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo e visti gli atti ufficiali; considerato, quanto alle doglianze relative ai calciatori Torri Agostino e Santoro Pasquale, che costoro non versavano in posizione irregolare, risultando tesserati per la società Capofiume da data antecedente il giorno di disputa della gara, rispettivamente dal 20.11.2004 e dal 12.11.2001 (come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del 4.1.2005); considerato, quanto alle doglianze relative ad una pretesa sostituzione di persona dei calciatori schierati con i nomi di Guariniello Nunzio e Colangelo Diego, che la competenza sulla questione spetta al Giudice Sportivo, vertendo essa nel campo dell’irregolare svolgimento della gara e non in quello dell’irregolare posizione di calciatori; tenuto conto che non è possibile la trasmissione degli atti, da parte di questa Commissione Disciplinare, al Giudice Sportivo, in quanto il reclamo non è stato preceduto dal rituale preannuncio, prescritto come condizione sostanziale per tutti i reclami da proporre al Giudice di prima istanza. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso, quanto alle posizioni, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Torri Agostino e Santoro Pasquale; di dichiararlo inammissibile, quanto alle asserite sostituzioni di persona, relative ai calciatori Guariniello Nunzio e Colangelo Diego; di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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