COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PAGLIARONE – GARA ZEROTTONOVE/PAGLIARONE DEL 12.12.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PAGLIARONE – GARA ZEROTTONOVE/PAGLIARONE DEL 12.12.04 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Pagliarone per la gara in epigrafe ed avente per oggetto la posizione dei calciatori Santoro Rocco, nato il 24.11.1985, e Brenca Gabriele, nato il 12.12.1981, rileva che il reclamo è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 4.1.2005), risulta che entrambi i calciatori sono tesserati per la società Zerottonove, rispettivamente il Santoro dall’11.12.2004 ed il Brenca dal 5.11.2004, ovvero da date entrambe antecedenti, rispetto al giorno di disputa della gara. Pertanto, essi avevano pieno titolo a partecipare alla gara del 12.12.2004. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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