COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANGRI – GARA LACCO AMENO/ANGRI DEL 16.10.04 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANGRI – GARA LACCO AMENO/ANGRI DEL 16.10.04 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Angri per la gara in epigrafe relativo alla posizione del calciatore Monti Francesco, nato il 18.02.1983, della società Lacco Ameno, rileva che lo stesso è infondato. Invero il predetto calciatore nella gara Pimonte/Lacco Ameno del 25.4.2004 veniva sanzionato con sette giornate di squalifica (cfr. C.U. n. 76 del 29.4.2004). Nella successiva gara del 2.05.2004 Lacco Ameno/Pro Calcio Afragolese non veniva inserito in distinta. Nel corso del Campionato 2004/2005, con decorrenza dal 2.09.04, veniva trasferito alla società Puteolana del Comitato Interregionale e successivamente, con decorrenza 18.9.2004, veniva ritrasferito a titolo temporaneo alla medesima società Lacco Ameno. Il Comitato Interregionale, con nota n. 5145 del 17.1.2005, comunicava che il Monti, nel periodo dal 2 al 17 settembre 2004, non aveva disputato le due gare ufficiali nelle quali la società Puteolana era stata impegnata: Puteolana – Viribus Unitis del 5.09.2005 e Turris – Puteolana del 12.09.2005. Nel prosieguo del Campionato, ritesseratosi per la società Lacco Ameno, il calciatore non veniva inserito in distinta nelle gare del 19.9.04 (Lacco Ameno/Striano), 26.9.04 (Scafati Futura/Lacco Ameno), 3.10.04 (Lacco Ameno/Riop Sangiuseppe) e 10 ottobre 2004 (Real Atletico Savoia/Lacco Ameno). In data 17.10.04 egli veniva inserito in distinta a pieno titolo e prendeva parte alla gara Lacco Ameno/Angri, avendo scontato le sette giornate di squalifica. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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