COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SANGIORGESE – GARA REAL SERINO/SANGIORGESE DEL 28.11.04 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SANGIORGESE – GARA REAL SERINO/SANGIORGESE DEL 28.11.04 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. La reclamante si duole che, nella gara de qua, i calciatori Costanzo Raffaele, Parlato Luca, D’Avino Nunzio e Fiordalissi Sebastiano versavano in posizione irregolare. Invero, come si evince dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del 4.01.05, prot. 2391, i primi tre calciatori sono regolarmente tesserati (rispettivamente: dal 20.11.2004, dal 19.09.2003 e dal 20.11.2004) a favore della società Real Serino, mentre il Fiordalissi non risulta tesserato. A tal proposito v’è da dire che il medesimo Fiordalisi, indicato con il n. 14 in distinta, non ha preso parte alla gara, neppure quale sostituto di altre calciatore, e, dunque, la sua posizione, seppur irregolare, ai sensi dell’art. 12, n. 5, C.G.S. non comporta la perdita della gara a carico della società di appartenenza. Questa Commissione, ritiene, altresì, in via equitativa, di sanzionare la società Real Serino, per aver iscritto in distinta un calciatore non tesserato, violando i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e, più in generale, della valenza e della effettività dell’ordinamento sportivo. La relativa sanzione viene determinata in € 100/00. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa sul conto della società Sangiorgese; delibera, altresì, di infliggere alla società Real Serino l’ammenda di € 100/00.
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