COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLI CENTRALE – GARA NAPOLI CENTRALE/ISOLA DI PROCIDA DEL 11.12.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLI CENTRALE – GARA NAPOLI CENTRALE/ISOLA DI PROCIDA DEL 11.12.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Napoli Centrale per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Campagnoli Giulio, rileva che il reclamo medesimo è inammissibile. Invero, il reclamo è generico: la società non ha specificato se la presunta posizione irregolare del calciatore attenga ad un’eventuale squalifica a suo carico, ovvero ad un irregolare tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it