COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CAMILIA CALES – GARA HOME LAMP FRIGNANO/CAMILIA CALES DEL 11.12.04 – C/5 SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CAMILIA CALES – GARA HOME LAMP FRIGNANO/CAMILIA CALES DEL 11.12.04 – C/5 SERIE C1 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, avente per oggetto la posizione dei calciatori Tessitore Davide e Colucci Giuseppe, rileva che esso è parzialmente fondato. Infatti, come si evince dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del 4.01.05, i predetti calciatori non sono muniti dell’autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F. Dei due calciatori di cui al reclamo, il Tessitore è in posizione irregolare, in quanto nato il 2.04.89 e, dunque, ancora infrasedicenne al momento della disputa della gara. Relativamente al Colucci, questi, essendo nato il 24.3.88, non aveva l’obbligo di essere fornito della predetta autorizzazione, in ossequio alla delibera C.A.F. n. 49/C del 10.05.04. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo, di infliggere alla società Home Lamp Frignano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it