COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/8/ 2004 – Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANGRI – GARA CASALVELINO / ANGRI DEL 21.3.2004 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/8/ 2004 - Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANGRI – GARA CASALVELINO / ANGRI DEL 21.3.2004 - PROMOZIONE La C.D., verificata la regolarità di notificazione, alle parti interessate, della convocazione per la odierna seduta; sentito personalmente il presidente della A.S. Angri, il quale ha preliminarmente confermato tutti gli atti precedenti e le istanze avanzate nelle fasi del procedimento e, successivamente, segnalato il mancato accoglimento integrale dell’istanza di sostituzione della persona officiata dall’Ufficio Indagini, nonché alcune discordanze, rilevate dall’esame delle deposizioni rese all’Ufficio Indagini medesimo; letti gli atti del fascicolo di ufficio; vista la relazione conclusiva dell’Ufficio Indagini, osserva: l’esame degli esiti delle indagini, eseguite dall’Ufficio competente, configura una posizione rappresentata dalla versione univoca e conforme della terna arbitrale, parzialmente sostenuta dal Commissario di Campo, che ha reso dichiarazioni compatibili, ed avallata dal dirigente del Casalvelino, contrapposta alla versione sostenuta dal capitano Ferraro e dai dirigenti dell’Angri, sigg. D’Ambrosio e Savi. Questi ultimi, pur costretti a riconoscere che la scritta “E CONFERMA”, aggiunta alla riserva, non è stata vergata di pugno dall’arbitro, hanno tuttavia sostenuto che la scritta sarebbe stata eseguita dallo stesso dirigente Savi alla presenza di persone qualificate, quali il maresciallo dei Carabinieri ed i dirigenti delle società. Questa circostanza, che avrebbe potuto risultare essenziale ai fini dell’ammissibilità del ricorso, tanto da avere indotto questa Commissione Disciplinare ad attivare l’intervento dell’Ufficio Indagini, non ha trovato in sede di accertamenti alcun sostegno probatorio oggettivo. Solamente i rappresentanti della società reclamante hanno riferito dell’evento. Lo stesso autore del rapporto dell’Ufficio Indagini ha espresso serie perplessità sull’affidamento delle deposizioni relative alla compilazione della dichiarazione alla presenza di più testimoni. Infine, è stata evidenziata la recrudescenza tentata dai reclamanti sulle circostanze nuove dedotte in sede di ulteriore deposizione e riguardanti le reiterazioni delle richieste che il capitano della squadra avrebbe avanzato all’arbitro per ricevere la copia della lista. Anche questa nuova configurazione, però, non ha trovato conforto probatorio. All’esito del rapporto nella comparazione delle risultanze istruttorie, la C.D. affida maggiore credibilità alla versione della terna arbitrale, sia per risultanza logica sia perché, al referto arbitrale deve essere riservato il rango di prova privilegiata. Escluso, pertanto, ogni rilievo al comportamento arbitrale e ritenuta nella fattispecie la sussistenza di espressa rinunzia da parte della società Angri a ricevere la copia della lista della squadra avversaria, perché manca ogni prova di formale richiesta; considerato che, in sede di deposizioni innanzi a questa Commissione, i rilievi segnalati dal Presidente dell’A.S. Angri non apportano elementi nuovi di giudizio in ordine ai fatti; P.Q.M., sciogliendo la riserva espressa con la delibera, di cui al C.U. n. 76 del 29.4.2004, la C.D. DELIBERA di rigettare il reclamo avanzato dalla A.S. Angri in relazione alla gara Casalvelino / Angri del 21.3.2004; dispone addebitarsi l’importo della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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