COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/8/ 2004 – Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IL LUPO – GARA IL LUPO / S. AGATA IRPINA DEL 28.2.2004 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/8/ 2004 - Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IL LUPO – GARA IL LUPO / S. AGATA IRPINA DEL 28.2.2004 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Il Lupo, letta la sentenza di questa C.D. del 6.5.2004 C.U. n. 78, letti gli atti ufficiali, nonché la relazione dell’Ufficio Indagini del 18.7.2004 e valutata le dichiarazioni rese a questa C.D. dal Presidente della società Il Lupo, nonché quelle rese all’Ufficio Indagini dal d.d.g., nonché dai calciatori della società S. Agata Irpina sigg. De Maio Donato e De Maio Nicola rileva: la ricostruzione dei fatti così come esposta in reclamo dal Presidente della società Il Lupo appare corretta e verosimilmente aderente agli atti del fascicolo di questa C.D. Infatti se pur vero che il referto arbitrale è documento privilegiato in quanto proveniente dal direttore di gara, e quindi come tale da parte che non è possibile revocarsi in dubbio, nel caso di specie la presunzione di veridicità della fonte privilegiata viene vinta da documenti anch’essi di fede privilegiata e come tali non suscettibili di alcuna valutazione da parte di codesta C.D. Infatti è indubitabile che il calciatore De Maio Donato alle ore 16.00 (la gara è iniziata alle ore 15) sia stato ricoverato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Avellino San Giuseppe Moscati con prognosi di 25 giorni nel corso di quella gara a seguito di un grave infortunio di gioco e dimesso alle ore 16.45. (vedi referto ospedaliero). E pertanto è impossibile affermare che il De Maio Donato abbia potuto prendere parte alla gara e sino al suo termine, malgrado abbia riportato lesioni così gravi, così come attestato dal referto Ospedaliero. Altra circostanza che ritiene questa Commissione degna di rilievo probatorio è il foglio delle sostituzioni, degli espulsi e degli ammoniti allegato al referto. Dallo stesso (consegnato dall’arbitro, e da questi sottoscritto) alla società Il Lupo si evince che effettivamente vi fu sostituzione di un calciatore e più precisamente del numero 9 (nove), proprio quello assegnato all’infortunato De Maio Donato. La circostanza riferita dall’arbitro che tale documento, peraltro cancellato dall’arbitro nella copia da questi consegnata, si riferisse ad una gara precedente, potrà essere oggetto di valutazione e non di competenza di questa Commissione. Peraltro la circostanza che lo stesso Presidente della società S. Agata Irpina avrebbe attestato la sostituzione del De Maio Donato, che sarebbe stato sostituito dall’assistente arbitro De Maio Nicola, non può essere valutata da questa Commissione, in quanto non assunta secondo le norme del C.G.S. Altra circostanza logica che è stata desunta dalle stesse dichiarazioni del d.d.g. in ordine all’effettuazione della gara da parte della società S. Agata Irpina al completo e senza sostituzione è contrastata dalla certezza del ricovero del De Maio Donato. Quindi, se non vi fosse stata sostituzione, la squadra del S. Agata Irpina sarebbe rimasta in dieci, in quanto, come si evince dallo statino di gara della società S. Agata Irpina, solo 11 erano i calciatori presenti quel giorno. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo della società Il Lupo e, per l’effetto, di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società S. Agata Irpina, con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa, non versata.
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