COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/8/ 2004 – Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI SIG. ANDREA PASCALE E CORRADO BENEVENTANO DELL’A.S.3M OLIMPICA E DELLA SOCIEÀ A.S. 3M OLIMPICA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/8/ 2004 - Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI SIG. ANDREA PASCALE E CORRADO BENEVENTANO DELL’A.S.3M OLIMPICA E DELLA SOCIEÀ A.S. 3M OLIMPICA La C.D., verificata la regolarità della notifica alle parti interessate della convocazione per la udienza odierna, preliminarmente prende atto dell’assenza dei calciatori Pascale Andrea e Beneventano Corrado, nonché dell’A.S. 3M Olimpica, senza giustificato motivo. Sentite le conclusioni rassegnate dal rappresentante della Procura Federale; letti gli atti del fascicolo d’ufficio; esaminati i singoli atti compiuti dall’Ufficio Indagini, (i) OSSERVA la espressa richiesta di archiviazione dell’esposto avanzata dalla Procura Federale rende improcedibile qualsiasi diversa iniziativa della C.D. in quanto il procedimento è soggetto all’impulso della Procura. Per quanto attiene invece al deferimento richiesto nei confronti dei calciatori Andrea Pascale e Corrado Beneventano, risultano acquisiti sicuri elementi di addebito ad essi della responsabilità, non avendo ottemperato all’obbligo di collaborazione prescritto dall’art. 1 C.G.S., notificato mediante ben due inviti formali. La società di loro appartenenza è chiamata a rendere conto del comportamento dei suoi tesserati a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S P.Q.M. DELIBERA di affermare la responsabilità degli incolpati e, per l’effetto, di infliggere ai calciatori Pascale Andrea e Beneventano Corrado, tesserati con A.S. 3M Olimpica, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive; a carico dell’A.S. 3M Olimpica – responsabile oggettiva – commina la sanzione di € 250/00 di ammenda.
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