COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/8/ 2004 – Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – SIG. DELL’AVERSANA GENNARO E SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (art. 6, commi 1 e 2; art. 1, comma 1, del C.G.S.); – SOCIETÀ POL. SUCCIVO (art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio tesserato, sig. Gennaro Dell’Aversana).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/8/ 2004 - Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - SIG. DELL’AVERSANA GENNARO E SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (art. 6, commi 1 e 2; art. 1, comma 1, del C.G.S.); - SOCIETÀ POL. SUCCIVO (art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio tesserato, sig. Gennaro Dell’Aversana). La C.D., letto l’atto di deferimento della Procura Federale in relazione alla gara U.S. Gricignano Calcio / A.S. Giovani Recale del 14 marzo 2004, valevole per il Campionato Regionale di Promozione 2003/2004, a carico delle società e dei tesserati, di cui all’epigrafe; rileva: in data 14.3.04, il Presidente della società A.S. Giovani Recale inviava all’Ufficio Indagini, nonché al C.R. Campania telegramma con il quale denunziava un tentativo di illecito sportivo ai danni della società Giovani Recale perpetratosi prima della gara Gricignano Calcio – A.S. Giovani Recale, disputata il 14.3.2004. La immediata e successiva denunzia precisava che tra il venerdì, 12.3.04, e sabato, 13.3.04 ,ad opera di Dell’Aversana Gennaro (intimo amico dell’Allenatore del G. Recale Stellato Francesco), fratello del Dirigente del Gricignano in quanto Direttore Sportivo del Gricignano stesso, nonché Direttore Sportivo del Succivo, il Dell’Aversana aveva chiamato il calciatore della società G. Recale, Giuseppe Altobelli, promettendogli, in caso di risultato favorevole per il Gricignano, un premio in danaro. Contemporaneamente altro calciatore del G. Recale, Michele Nocera, veniva raggiunto telefonicamente dal Presidente della società Acerrana, sig. D’Inverno Giuseppe, suo ex dirigente e nel corso della conversazione lo informava che l’allenatore del G. Recale, unitamente ad altre persone, si stavano adoperando per concordare il risultato della partita che si sarebbe disputata il giorno 14.3.04 tra il Gricignano ed il G. Recale. Immediatamente l’Ufficio Indagini iniziava l’attività propria svolgendo un’articolata istruttoria che veniva recepita dal Procuratore Federale il quale deferiva a questa Commissione Disciplinare il Dell’Aversana Gennaro, per i comportamenti diretti nonché l’U.S. Gricignano Calcio per responsabilità oggettiva, nonché la società Pol. Succivo, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato Dell’Aversana Gennaro. La Commissione Disciplinare preso atto della contestazione fissava per la discussione del deferimento l’udienza del 5.8.2004. Constatata la regolarità delle notifiche veniva ritualmente celebrata l’udienza con la presenza del sostituto Procuratore Federale e tutte le parti deferite comparivano personalmente e tutte assistite da propri difensori, e su richiesta degli stessi l’udienza si svolgeva con la presenza contestuale delle parti e, nel rispetto del contraddittorio, al fine di meglio garantire il diritto di difesa dei deferiti. Preliminarmente le difese eccepivano la genericità e l’erroneità delle violazioni ascritte ai deferiti, nonché la violazione dell’art. 27 n. 8 del C.G.S, in quanto la conclusione delle indagini ed il relativo deferimento sarebbe intervenuto in data seguente all’inizio della stagione sportiva successiva a quella nella quale erano stati denunziati i fatti. Questa C.D., nel decidere sulle eccezioni suddette, respingeva con motivazione che qui si abbia integralmente trascritta e disponeva procedersi oltre nella trattazione. Il sostituto Procuratore Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Gennaro Dell’Aversana inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; U.S. Gricignano Calcio penalizzazione di quattro punti da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2003/2004 tranne che la sanzione risultasse inefficace, da scontare nel corso del Campionato 2004/2005; società Pol. Succivo: un punto di penalizzazione da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2003/2004 tranne che la sanzione risultasse inefficace, da scontare nel corso del Campionato 2004/2005, oltre mille euro di ammenda. I difensori, con articolate motivazioni chiedevano il proscioglimento per i propri assistiti. La Commissione Disciplinare, letti gli atti d’indagine nonché gli atti ufficiali osserva: il deferimento così come contestato dal sig. Procuratore Federale deve essere accolto essendo emerso nel corso delle indagini elementi univoci di responsabilità a carico dei deferiti. Infatti, la denunzia del Presidente del G. Recale ha trovato ampio e pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai calciatori Giuseppe Altobelli e Michele Nocera, i quali hanno confermato il primo di essere stato raggiunto da una telefonata fatta dal Dell’Aversana Gennaro che gli aveva promesso un compenso per non impegnarsi nella gara contro il Gricignano dicendo: “Vieni qua che vi faccio trovare i dolci e poi come ti ho chiamato stasera ti chiamo pure lunedì sera per un regalo” (dich. 16.4.04); il secondo confermava che il Presidente dell’Acerrana, società che disputava all’epoca il Campionato di Eccellenza, e quindi estraneo ad eventuali interessi circa il risultato della gara, gli aveva riferito che nell’ambiente calcistico circolava voce secondo la quale l’allenatore del G. Recale si stava adoperando per combinare il risultato della partita. Entrambi immediatamente avvisarono il proprio Presidente Gadola di quanto accaduto e che nell’ambiente circolava la voce di un “aggiustamento” della gara, tant’è che molti sostenitori, anche di altre squadre, gli avevano riferito tali voci. Il Presidente Gadola subito convocò l’Assemblea dei soci ai quali espose quanto appreso e l’Assemblea stessa dispose contestualmente l’allontanamento “per gravi motivi” dell’allenatore Stellato, al quale solo il lunedì successivo alla gara fu comunicata la decisione dei soci e ciò al fine di non creare ulteriori tensioni all’interno della squadra. Infatti, il Gadola il lunedì, dopo l’allenamento, aveva comunicato allo Stellato il suo esonero ed aveva riunito tutti i giocatori per far ripetere in presenza dell’intera squadra i fatti a conoscenza diretta e del Nocera e dell’Altobelli; in quell’occasione un altro giocatore, Graus Antonio, riferiva che anch’egli era stato avvicinato dal collega Anatriello Rocco, molto legato allo Stellato ed ex del Gricignano, il quale aveva riferito che avevano cercato di contattarlo chiedendogli il numero di cellulare del Graus. Anche il Presidente dell’Acerrana D’Inverno confermava la telefonata fatta al suo ex giocatore Nocera al quale aveva effettivamente riferito che si stava tentando di “aggiustare” la partita con il G. Recale sostenendo però di aver raccolto solo voci. Lo Stellato ha sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti (tant’è che la Procura Federale non ha disposto alcun deferimento) ha fornito motivazioni non sempre convincenti anche in ordine al mancato impiego di giocatori tra i quali il Nocera. Il Dell’Aversana Gennaro, pur attestandosi in un assoluto diniego ha dovuto ammettere la telefonata con l’Altobelli, il quale però avrebbe equivocato sia il motivo che il contenuto della stessa. Appare chiaro che la denunzia del Gadola è veritiera in ogni sua parte e non solo viene riscontrata da tutte le dichiarazioni dei giocatori ed in particolare del Nocera e dell’Altobelli, dichiarazioni che conservano integre i requisiti dell’univocità, della convergenza e della genuinità, non condizionate nelle accuse dirette ai deferiti, ma al contrario e tempestivamente hanno denunziato l’illecito che sia andava consumando. L’atteggiamento dei deferiti è palesemente contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere tenuti da tutti coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali. Le conclusioni della Procura Federale vanno quindi tutte accolte per i motivi sopra riferiti ed appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti le sanzioni richieste. In un ambiente sostanzialmente sano va stroncato sul nascere ogni iniziativa tendente a stravolgere l’avvenimento sportivo con azioni illecite che hanno provocato la sollevazione generale, anche di persone disinteressate come il Presidente D’Inverno e tifosi di altre squadre i quali erano a conoscenza di quanto si andava a perpetrare. Peraltro, è evidente che la società U.S. Gricignano ha elevato a sistema l’attività illecita in quanto questa Commissione, con provvedimento a parte, ha dovuto sanzionare altri ed ulteriori comportamenti antiregolamentari posti in essere sempre dalla società Gricignano in concorso con altri. P.Q.M. DELIBERA di infliggere le seguenti sanzioni: - Dell’Aversana Gennaro inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; - U.S. Gricignano Calcio penalizzazione di punti quattro, di cui due da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2003/2004 ed i residui due punti, ritenuta l’inefficacia della sanzione per la stagione 2003/2004, vanno scontati nella stagione 2004/2005; Pol. Succivo un punto di penalizzazione e, ritenuta l’inefficacia della sanzione per la stagione sportiva 2003/2004, va scontato nella stagione sportiva 2004/2005, oltre € 1000/00 (euro mille) di ammenda.
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