COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/8/ 2004 – Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – SIG. MELESE SILVIO, PRESIDENTE SOCIETÀ E. ZUPO (art. 6, commi 1, 2 e 6; art. 1, comma 1); – SIG. SEVERINO ZANFAGNA, dirigente accompagnatore società U.S. E. ZUPO (art. 6, commi 1, 2 e 6; art. 1, comma 1); – SIG. ANDREA AQUILANTE, Presidente società U.S. GRICIGNANO CALCIO (art. 6, commi 1, 2 e 6; art. 1, comma 1); – SOCIETÀ U.S. E. ZUPO (art. 2, comma 4; art. 6, comma 3; art. 9, comma 3); – SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (art. 2, comma 4; art. 6, comma 3; art. 9, comma 3).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/8/ 2004 - Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - SIG. MELESE SILVIO, PRESIDENTE SOCIETÀ E. ZUPO (art. 6, commi 1, 2 e 6; art. 1, comma 1); - SIG. SEVERINO ZANFAGNA, dirigente accompagnatore società U.S. E. ZUPO (art. 6, commi 1, 2 e 6; art. 1, comma 1); - SIG. ANDREA AQUILANTE, Presidente società U.S. GRICIGNANO CALCIO (art. 6, commi 1, 2 e 6; art. 1, comma 1); - SOCIETÀ U.S. E. ZUPO (art. 2, comma 4; art. 6, comma 3; art. 9, comma 3); - SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (art. 2, comma 4; art. 6, comma 3; art. 9, comma 3). La C.D., letto l’atto di deferimento della Procura Federale in relazione alla gara U.S. E. Zupo / U.S. Gricignano Calcio del 17 marzo 2004, valevole per il Campionato Regionale di Promozione 2003/2004, a carico delle società e dei tesserati, di cui all’epigrafe; rileva: al termine della gara indicata in premessa, il Presidente della società Real Aversa, sig. Tatania Salvatore, denunziava all’Ufficio Indagini ed al C.R. Campania il comportamento antiregolamentare della società E.Zupo di Teano, allo scopo di favorire la società U.S. Gricignano Calcio, in quanto al 41’ del secondo tempo, sul risultato di 1 a 1, la società E.Zupo avrebbe volutamente effettuato la sostituzione tra il calciatore Squillacioti (classe 85) con il calciatore De Iorio (classe 80), così contravvenendo alla normativa sull’impiego dei calciatori “giovani” e determinando con la conseguenziale vittoria a tavolino a favore della società Gricignano Calcio. L’Ufficio Indagini si attivava prontamente e disponeva gli accertamenti necessari, che hanno comportato il deferimento a questa Commissione Disciplinare, da parte della Procura Federale, nei confronti dei tesserati e delle società di cui all’epigrafe. La Commissione Disciplinare, preso atto della contestazione, fissava per la discussione del deferimento l’udienza del 5.8.2004. L’udienza veniva ritualmente celebrata con la presenza del sostituto Procuratore Federale e tutte le parti deferite comparivano personalmente, tutte assistite da propri difensori, e su richiesta degli stessi l’udienza si svolgeva con la presenza contestuale delle parti e nel rispetto del contraddittorio, al fine di meglio garantire il diritto di difesa dei deferiti. In via preliminare le parti sollevano due eccezioni: la prima (in ordine alla violazione dell’art. 27, n. 8, del C.G.S., in ragione della presunta conclusione delle indagini oltre il termine della stagione sportiva), viene respinta, in quanto l’ultimo atto d’indagine risulta, dagli atti, essere stato esperito in data 24.6.2004; la seconda (relativa alla mancata notifica al sig. Zanfagna Severino, da parte della Procura Federale) risulta, viceversa, fondata, per cui questa C.D., in accoglimento di quest’eccezione, dispone lo stralcio della posizione procedurale del predetto, con rinvio degli atti alla Procura Federale, per gli adempimenti conseguenziali, di sua competenza. Quindi, la C.D. disponeva procedersi nel dibattimento, con l’escussione dei testi indicati dalla Procura Federale. Ascoltati tutti i testi (tranne il sig. Tatania Salvatore, assente, e del quale veniva letta la dichiarazione rilasciata dal medesimo all’Ufficio Indagini), il sostituto Procuratore Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e con la richiesta d’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Melese Silvio, Presidente della società E.Zupo, inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; sig. Andrea Aquilante, Presidente della società Gricignano Calcio, inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; U.S. E. Zupo, penalizzazione di quattro punti, da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2003/2004, tranne che la sanzione risultasse inefficace, nella quale ipotesi da scontare nel corso del Campionato 2004/2005; U.S. Gricignano Calcio, penalizzazione di quattro punti, da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2003/2004, tranne che la sanzione risultasse inefficace, nella quale ipotesi da scontare nel corso del Campionato 2004/2005. I difensori, con articolate motivazioni, chiedevano il proscioglimento per i propri assistiti, per inadeguatezza probatoria, oltre a ribadire le eccezioni formulate in precedenza. Questa Commissione Disciplinare ritiene che le circostanze di fatto – così come acclarate dall’Ufficio Indagini e documentate dalle testimonianze acquisite agli atti, confermate e rafforzate nel corso del dibattimento, eseguito peraltro con le modalità di massima possibile tutela dei diritti di difesa delle parti deferite – siano inoppugnabilmente dimostrative di un illecito sportivo premeditato e progettato, sia pure realizzato in modo grossolano, sotto gli occhi di numerosi osservatori. In via specifica, la plateale reazione, sul campo, da parte dell’allenatore dell’E. Zupo, sig. Tabacchino, in occasione della sostituzione imposta (idonea a determinare un’artificiosa modifica al risultato sportivo della gara), nonché l’altrettanto eclatante diverbio dell’allenatore medesimo con il dirigente accompagnatore della sua stessa società, configurano fatti evidenti e non mere illazioni. All’istintività genuina della reazione del momento ha fatto seguito una serie di tentativi malaccorti del Tabacchino di mitigare, ovattandola, con giustificazioni pretestuose e prossime all’inverosimiglianza (ad esempio, in ordine al malore che lo avrebbe attanagliato dal mattino del giorno della gara, ma che sarebbe esploso, singolare coincidenza, soltanto poco prima della sostituzione del calciatore Squillacioti con il calciatore De Iorio), la palmare evidenza dei fatti. Nella sua relazione, il Collaboratore dell’Ufficio Indagini evidenzia “la volontà di favorire il Gricignano” da parte della società E. Zupo: una volontà, ad avviso del relatore, da ricollegare in modo diretto anche al contrasto “pubblico” tra il dirigente accompagnatore e l’allenatore della società E. Zupo. Quanto alla società Gricignano, non è ipotizzabile una sua estraneità alla ben poco commendevole vicenda: in primis, in ragione del principio del “cui prodest”; in secondo luogo, considerata il reiterarsi dei comportamenti antisportivi della società medesima, come si evince dalla delibera di questa Commissione Disciplinare, in relazione alla gara, dello stesso Campionato, Gricignano – G. Recale del 14 marzo 2004. Quanto ai dirigenti deferiti, Melese Silvio, in quanto presidente della società E. Zupo, è stato anche gravemente omissivo, mentre Aquilante Andrea non può non rispondere della grave violazione ascritta alla società da lui presieduta, anche in ragione della circostanza che nessun atto risulta da lui compiuto, idoneo a contrastare il progetto antisportivo, premeditatamente realizzato in occasione della gara. Le conclusioni della Procura Federale vanno quindi tutte accolte per i motivi sopra riferiti ed appaiono congrue. P.Q.M. DELIBERA, - in ordine alla posizione del sig. Zanfagna Severino, di disporre lo stralcio, rimettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza; - in ordine alla posizione delle altre parti deferite, di infliggere le seguenti sanzioni: - Melese Silvio: inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; - Aquilante Andrea: inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; - U.S. E. Zupo: penalizzazione di punti quattro da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2004/2005; - U.S. Gricignano Calcio: penalizzazione di punti quattro da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2004/2005.
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