COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 27 settembre 2004- Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – SIG. DELL’AVERSANA GENNARO (ART. 6, COMMI 1 E 2; ART. 1, COMMA 1); – SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO, NELLA PERSONA DEL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (ART. 9, COMMA 3); – SOCIETÀ POL. SUCCIVO (ART. 2, COMMA 4).
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 24 del 27 settembre 2004-
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI:
- SIG. DELL’AVERSANA GENNARO (ART. 6, COMMI 1 E 2; ART. 1, COMMA 1);
- SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO, NELLA PERSONA DEL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (ART. 9, COMMA 3);
- SOCIETÀ POL. SUCCIVO (ART. 2, COMMA 4).
La C.D., letto l’atto di deferimento della Procura Federale in relazione alla gara U.S. Gricignano Calcio / A.S. Giovani Recale del 14 marzo 2004, valevole per il Campionato Regionale di Promozione 2003/2004, a carico delle società e dei tesserati, di cui all’epigrafe; rilevato che la motivazione del deferimento è riferita agli articoli del Codice di Giustizia Sportiva, come rispettivamente indicati in epigrafe; tanto premesso,
ORDINA
- che sia disposta la convocazione delle parti deferite per la riunione dell’8 ottobre 2004;
- che la presente ordinanza sia pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – L.N.D.
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