COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 7 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POSEIDON – GARA VALDIANESE / POSEIDON DEL 26.9.04 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 27 del 7 ottobre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POSEIDON – GARA VALDIANESE / POSEIDON DEL 26.9.04 – PROMOZIONE
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Poseidon avente per oggetto la posizione del calciatore Pecci Corrado appartenente alla società Valdianese, rileva che lo stesso è fondato. Invero, il calciatore Pecci Corrado, nel campionato 2003/2004, era tesserato per la società Pollese e nell’ultima gara di campionato (Campagna/Pollese del 2.5.2004) subiva l’XI ammonizione con conseguente squalifica per una gara di campionato (cfr. C.U.73 del 6.5.04). Nella stagione 2004/2005, il Pecci contraeva nuovo vincolo con la società Valdianese a decorrere dal 7.9.2004. La predetta società lo impiegava sia nella prima giornata di campionato (19.9.2004) che nella successiva (26.9.2004) e, pertanto, incorreva nelle sanzioni previste dall’art. 12 punto 5 comma a). P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di sanzionare la società Valdianese con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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