COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 dell’11 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – SIG. MELESE SILVIO, PRESIDENTE SOCIETÀ E. ZUPO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1); – SIG. ZANFAGNA SEVERINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SOCIETÀ U.S. E. ZUPO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1); – SIG. AQUILANTE ANDREA, PRESIDENTE SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1); – SOCIETÀ U.S. E. ZUPO (ART. 2, COMMA 4; ART. 6, COMMA 3; ART. 9, COMMA 3); – SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (ART. 2, COMMA 4; ART. 6, COMMA 3; ART. 9, COMMA 3).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 dell’11 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - SIG. MELESE SILVIO, PRESIDENTE SOCIETÀ E. ZUPO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1); - SIG. ZANFAGNA SEVERINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SOCIETÀ U.S. E. ZUPO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1); - SIG. AQUILANTE ANDREA, PRESIDENTE SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1); - SOCIETÀ U.S. E. ZUPO (ART. 2, COMMA 4; ART. 6, COMMA 3; ART. 9, COMMA 3); - SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (ART. 2, COMMA 4; ART. 6, COMMA 3; ART. 9, COMMA 3). La C.D., letto l’atto di deferimento della Procura Federale in relazione alla gara U.S. E. Zupo / U.S. Gricignano Calcio del 17 marzo 2004, valevole per il Campionato Regionale di Promozione 2003/2004, a carico delle società e dei tesserati, di cui all’epigrafe; nella seduta dell’8 ottobre 2004 ha adottato la seguente ordinanza: rilevato che manca la prova della ricezione della convocazione per l’udienza odierna della società U.S. Gricignano Calcio e del sig. Aquilante Andrea, rilevato, pertanto, di dover accogliere l’eccezione prospettata al riguardo dai difensori della società U.S. Gricignano Calcio e del sig. Aquilante Andrea, che assumono rispettivamente, la società di non aver ricevuto alcun avviso di convocazione ed il sig. Aquilante di aver ricevuto in data odierna l’avviso di convocazione con conseguente lesione del diritto di difesa; P.Q.M, accoglie la su indicata eccezione e rinvia per il prosieguo della trattazione all’udienza del 22 ottobre 2004, ore 17, senza bisogno di ulteriore avviso. La presente ordinanza viene firmata per presa visione da tutte le parti presenti e vale a tutti gli effetti come notifica.
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