COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 14 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING SERINO – GARA APICE / SPORTING SERINO DEL 19.9.2004 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 30 del 14 ottobre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SPORTING SERINO – GARA APICE / SPORTING SERINO DEL 19.9.2004 – PROMOZIONE
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sporting Serino avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Zullo Massimo appartenente alla società Apice, rileva che lo stesso è fondato. Invero, lo Zullo nel Campionato 2003/2004, sempre tesserato per la società Apice, nell’ultima gara di campionato (Apice / Vitulazio del 2.5.04) subiva la IV ammonizione e conseguenzialmente veniva squalificato per una giornata di campionato (cfr. C.U. 78 del 6.5.04). La sanzione doveva essere, pertanto, scontata nel campionato 2004/2005, e poiché lo stesso è stato impiegato dalla società di appartenenza (anche se solo dal 33’ del s.t.) nella prima giornata di campionato, è incorso nelle sanzioni previste dall’art. 12 punto 5 comma a). P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di comminare alla società Apice la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio e di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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