COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 14 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCHESE – GARA RIN.CAMPAGNA / ROCCHESE DEL 19.9.04 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 14 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCHESE – GARA RIN.CAMPAGNA / ROCCHESE DEL 19.9.04 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto della società Rocchese relativo alla gara Rin. Campagna / Rocchese del 19.9.04, rileva che lo stesso è fondato. Invero, esaminati gli atti in possesso di questa Commissione risulta che il calciatore Califano Giuseppe nel corso della stagione 2003/2004 era tesserato per la società Poseidon e nella gara del 25.4.2004 veniva espulso dal campo e sanzionato dal G.S. con due giornate di squalifica (Cfr. C.U. 76 del 29.4.2004); lo stesso nell’ultima giornata di campionato non prendeva parte alla gara, ma nel successivo campionato 2004/05, tesserato per la società Rin.Campagna, prendeva parte alla gara del 19.9.04 contro la Pol. Rocchese (1^ giornata) pur dovendo scontare ancora una giornata di squalifica. P.Q.M. DELIBERA il reclamo va accolto e la società Rin. Campagna Verde va sanzionata, a norma dell’art. 12 punto 5 comma a), con la punizione sportiva ella perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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